La legge 4 agosto 2017, n. 124 all’articolo 1, commi 125-129 delinea i nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità a cui sono soggetti sia le imprese che alcune tipologie di Associazioni, interessate da rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. Tale quadro coinvolge, quindi, moltissimi Enti del Terzo Settore.
Al fine di adempiere correttamente alle prescrizioni normative contenute nella Legge in esame, di seguito si riepilogano gli
aspetti fondamentali degli obblighi e le relative modalità di adempimento.
A chi è rivolto l’obbligo?
- Le imprese
- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- Le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
In cosa consistono gli obblighi?
Gli obblighi di pubblicità consistono nella pubblicazione, sul proprio sito internet o su portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PP.AA. nell’anno solare precedente, secondo il criterio di cassa, indipendentemente dal periodo di competenza delle somme ricevute.
Cosa rientra nell’obbligo?
Costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle PP.AA. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, vale a dire a prestazioni corrispettive.
La Circolare n.2 del 11.01.2019 del Ministero del Lavoro ha precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare: contributi, sovvenzioni e sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue), nonché tutte le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo, quindi di controprestazione e dunque di compenso per un servizio prestato (incarico retribuito) o un bene ceduto, che deriva dall’esistenza di un rapporto in cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre (rapporto sinallagmatico).
L’oggetto del vantaggio ricevuto dalle PP.AA. può derivare, inoltre anche da una risorsa strumentale, come un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile. In questo caso per la quantificazione economica del vantaggio ricevuto si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla stessa pubblica amministrazione erogante oppure fare ricorso alle tabelle di valore esistenti presso le Agenzia delle Entrate.
Occorre precisare, inoltre, che l’obbligo di informazione previsto dalla Legge 124/2017 va distinto da quello relativo alla rendicontazione dei vantaggi economici ricevuti alla P.A., che trova, invece, la sua legittimazione nel titolo che ha concesso tali vantaggi (contributo della P.A. per la realizzazione di manifestazioni). Rientrano in entrambe le fattispecie le somme percepite a titolo di cinque per mille, le quali sono soggette all’obbligo di informazione a norma della Legge 124 del 4 agosto 2017 ed a quelli di rendicontazione previsti dall’articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.
Come si procede alla pubblicazione?
La pubblicazione in esame dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento, preferibilmente in forma schematica e di facile comprensione per il pubblico.
La pubblicazione dovrà contenere:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Le Associazioni dovranno pubblicare tali informazioni sui propri siti internet o sui portali digitali (pagina Facebook dell’Ente). Nel caso in cui l’Ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà essere effettuata anche sul sito della rete associativa alla quale l’Ente aderisce.
Quali sono i limiti?
Per le Associazioni tale pubblicazione è obbligatoria solo nel caso in cui l’importo ricevuto sia pari o superiore, in senso cumulativo, a 10.000,00 euro.
In riferimento ai limiti occorre precisare che le Convenzioni per le quote di rimborso, ex Accordo Stato-Regioni 14.04.2016, possono essere sottoscritte a livello regionale, provinciale o comunale e che, dunque, solo le strutture firmatarie di Convenzione, e quindi percipienti vantaggi economici pubblici, saranno soggette alla pubblicazione suindicata. Le Avis Comunali che, dunque, ricevono parte delle quote dalla struttura sovraordinata, che ha sottoscritto la Convenzione, non dovranno pubblicare quanto percepito; qualora le stesse fossero, invece, destinatarie direttamente di un rapporto di comodato d’uso, da parte della P.A., di locali o immobili di valore superiore a 10.000,00 euro (rif.Cosa rientra nell’obbligo?), le stesse avranno l’obbligo di pubblicità dettato dalla L. 4 agosto 2017, n.124.
Le strutture destinatarie delle quote di rimborso o di qualsiasi altro vantaggio economico (superiore a 10.000,00 euro), che siano esse Regionali, Provinciali o Comunali, dovranno pubblicare in modo dettagliato quanto percepito sia in termini di denaro che di risorse strumentali, specificando anche il valore della quota parte erogata o attribuita a ciascuna Avis sottordinata (Comunale o Provinciale).
Chi effettua i controlli?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che saranno le singole Amministrazioni eroganti a provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame.
Da quando parte l’obbligo?
La decorrenza degli obblighi informativi prende il via dal 28 febbraio 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, secondo il criterio di cassa, indipendentemente dal periodo di competenza delle somme ricevute.
Quali sono le sanzioni?
In caso di inadempimento, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione che prevede la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti è applicabile esclusivamente alle imprese ed alle cooperative sociali. In particolare è l’assenza del fine di lucro a giustificare la differenziazione nel trattamento sanzionatorio dalle imprese.
Fonti
Legge 4 agosto 2017, n.124
Circolare n. 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Orientamento prot. N. 34/2540 del 23.02.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali