- Il tempo per l’adeguamento
Una organizzazione di volontariato ha tempo 18 mesi per apportare le modifiche al proprio statuto per adeguarsi al codice del Terzo settore. Nel frattempo ci sono norme che è già tenuta ad applicare? Cosa cambia nel periodo transitorio?
Le Organizzazioni di volontariato (Odv) avranno 18 mesi di tempo per adottare, con assemblea ordinaria, le modifiche statutarie previste dal codice del Terzo settore (Cts). In attesa dell’istituzione del registro unico nazionale, le Odv resteranno iscritte negli attuali registri se le modifiche saranno con questi compatibili. Dal 1 gennaio 2018 le disposizioni agevolative della L. 266/91 verranno sostituite dal codice (le detrazioni per erogazioni liberali saliranno al 35%), mentre per le Odv iscritte nel registro unico i nuovi regimi fiscali forfettari (art. 80 e 86 Cts) entreranno in vigore dal momento della autorizzazione della Commissione europea.
- Le agevolazioni
La norma sulle onlus verrà abrogata solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Intanto restano in vigore le agevolazioni previste dal D.lgs. 460/1997? È possibile fino all’ok della Commissione costituire nuove onlus?
L’articolo 102, comma 2 del codice del Terzo settore indica chiaramente che le disposizioni in materia di onlus saranno abrogate a partire dal periodo d‘imposta successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzerà l’efficacia dei nuovi regimi fiscali introdotti dal codice. Nel frattempo le onlus potranno continuare ad iscriversi nell’Anagrafe gestita dall’Agenzia delle Entrate fino all’istituzione del registro e ad applicare il D.lgs. n. 460/1997. Potranno altresì beneficiare, a partire dal 1 gennaio 2018, delle nuove disposizioni agevolative in tema di detrazioni, deduzioni, imposte indirette e tributi locali, così come sancito agli art. 82 e 83 del Cts.
- Le cooperative sociali … «onlus di diritto»
Con l’abrogazione della disciplina sulle onlus, dopo l’autorizzazione della Commissione, ci saranno problemi per quelle realtà, come le cooperative sociali, che traevano parte delle loro agevolazioni dall’essere «onlus di diritto»?
Le cooperative sociali assumeranno «di diritto» la qualifica di impresa sociale, senza necessità di adeguare i propri statuti. In cambio di maggiore trasparenza potranno mantenere, ed in alcuni casi ampliare, i benefici fiscali attualmente applicabili. Si pensi all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, registro e ipocatastali, imposta di bollo ed altri tributi minori (art. 83 del codice del Terzo settore), nonché alle agevolazioni per erogazioni liberali (art. 82 sempre del Cts). Analoghi benefici sono previsti anche per le associazioni e le fondazioni che assumeranno la qualifica di imprese sociali ed adegueranno di conseguenza i propri statuti.
- Social bonus
Cos’è il social bonus? È vero che le cooperative sociali ne sono escluse? Sono i soggetti che in questi anni più di tutti hanno promosso il recupero di beni confiscati. Ma le attività di cui all’art. 2 del D.Lgs 112/17 non sono riportate anche all’articolo 17
Il social bonus consiste in un credito di imposta del 65% per le persone fisiche e del 50% per enti o società, che effettuano erogazioni liberali a favore di tutti gli enti del Terzo settore, ivi incluse quindi anche le cooperative sociali (in quanto imprese sociali di diritto). Le relative risorse dovranno essere investite in progetti per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Il social bonus entrerà in vigore dal primo gennaio 2018 e nel periodo transitorio si applicherà ad Odv, Aps ed onlus iscritte nei rispettivi registri.
- Erogazioni liberali
È vero che la «Più dai meno versi» (abrogata già il 3 agosto scorso) non è più applicabile da ora fino al 31.12.2017 e che la nuova disciplina entra in vigore solo al 01.01.2018? In questo periodo come verranno disciplinate le erogazioni liberali?
Il D.L. n. 35/2005 (la cosiddetta normativa «Più dai meno versi») continua ad applicarsi fino al 31/12/2017 per le liberalità a favore di onlus, Aps e Odv iscritte nei rispettivi registri (art. 104, comma 1 del codice del Terzo settore), nonché di associazioni riconosciute e fondazioni di carattere culturale o scientifico. A partire dal 1.1.2018 la «più dai meno versi» verrà sostituita, per gli enti del Terzo settore, dalle più favorevoli disposizioni previste dall’articolo 83 del Cts. Il regime transitorio è regolato dall’articolo 101 e seguenti del nuovo codice con l’obiettivo di dare continuità ai regimi fiscali e garantire il passaggio graduale alle regole introdotte con la riforma.
- Le Regioni e le agevolazioni
Le Regioni che prevedevano agevolazioni ed esenzioni Irap per le onlus (comprese le coop sociali e le organizzazioni di volontariato) concederanno in automatico le stesse agevolazioni agli enti di Terzo settore?
La concessione di esenzioni Irap (l’imposta sulle attività produttive) per le onlus dipende dalla volontà delle singole regioni che saranno chiamate, alla luce delle modifiche normative entrate in vigore, a rinnovare tale agevolazione per tutti gli enti del Terzo settore (Ets). Il codice recentemente approvato (Cts) amplia l’elenco degli enti beneficiari dell’esenzione includendo, ad esempio, anche le imprese sociali diverse da quelle costituite sotto forma di Srl o Spa. È ragionevole pertanto ritenere che dette esenzioni possano in via interpretativa continuare ad applicarsi a tutti gli enti del Terzo settore non commerciali che operano nei medesimi settori di attività delle onlus.
- Tassazione
A seguito dell’autorizzazione comunitaria come verranno tassate le attività svolte dalle onlus e dalle organizzazioni di volontariato per scopi di autofinanziamento? Saranno ancora detassate le attività cosiddette connesse?
Il codice del Terzo settore prevede la possibilità per gli Ets non commerciali (che svolgono prevalentemente attività di interesse generale defiscalizzate o con corrispettivi che non superano i costi) di svolgere attività secondarie per autofinanziarsi, tassandone i proventi con un regime forfettario ed opzionale semplificato (articolo 80). Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) avranno accesso, per le attività diverse, ad un apposito regime con ulteriori benefici fiscali e semplificazioni contabili (art. 86). In ogni caso i ricavi delle suddette attività dovranno essere sempre ed integralmente reinvestiti nelle finalità istituzionali.
- Transizioni
Una casa di cura gestita da onlus che svolge attività socio sanitaria per anziani non autosufficienti con l’entrata in vigore del nuovo codice potrà trasformarsi in impresa sociale? Dovrà liquidare interamente il proprio patrimonio?
Le attuali onlus hanno la possibilità di valutare diverse alternative a seconda delle modalità di svolgimento dell’attività istituzionale che le vede impegnate. Se quest’ultima riguarda attività definite non commerciali (per esempio la raccolta fondi) o che non generano ricavi superiori ai costi, l’ente potrà applicare i regimi fiscali agevolati previsti dal nuovo codice del Terzo settore (Cts). In caso contrario potrà optare per una trasformazione in impresa sociale beneficiando della non imponibilità degli utili reinvestiti nelle finalità istituzionali dell’ente e senza il rischio di dover devolvere l’intero patrimonio (articolo 101, comma 8 del codice del Terzo settore).
- Raccolte fondi
Il Cts prevede la possibilità per gli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari o di poter effettuare raccolta fondi. In quanto Ets anche le imprese sociali in forma di srl o spa possono avvalersi di volontari o svolgere raccolte fondi?
Le imprese sociali possono avvalersi di volontari, ma sono tenute ad istituire un apposito registro e ad assicurarli contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Il numero dei volontari non può superare quello dei lavoratori (articolo 13 del decreto legislativo n. 112/2017). Le entrate derivanti dalla raccolta fondi devono essere interamente reinvestite nelle attività di interesse generale. I controlli sono svolti dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli aspetti civilistici (per le società cooperative è competente invece il Mise, ossia il ministero dello Sviluppo economico) e dall’amministrazione finanziaria per quanto riguarda i profili fiscali.
- 5 per mille
Quali sono le principali novità introdotte, con la riforma, per l’assegnazione del 5 per mille e, in particolare, per accelerare l’effettivo accesso ai contributi, superando lo scoglio dell’arrivo dei fondi almeno 2 anni dopo?
Il D.lgs. n. 111/2017 estenderà il beneficio agli enti del Terzo settore che si iscriveranno nel relativo registro, quindi ad una platea di beneficiari potenzialmente più vasta di quella attuale. Per accelerarne l’erogazione, si terrà conto delle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate entro le scadenze ordinarie, senza considerare eventuali dichiarazioni correttive e integrative. Viene, inoltre, previsto un termine perentorio entro il quale gli enti dovranno comunicare i dati necessari al pagamento. Le somme percepite non potranno essere impiegate per promuovere campagne pubblicitarie relative alla destinazione del contributo.
SI RINVIA ALL’ARTICOLO DEL CORRIERE DEL SERA:
http://www.corriere.it/buone-notizie/cards/riforma-terzo-settore-dieci-domande-dieci-risposte/tempo-l-adeguamento_last.shtml






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